Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - edilizia
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Servizio attivo
Scheda
Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.
Descrizione
Il D.P.R. n.380/2001 (art. 22 e art. 23) disciplina le procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, regolando l'istituto della dichiarazione d'inizio attività (ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.), che consente, nei fatti, all'impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l'emissione formale di un atto.
Dal 30/07/2010 la Legge n. 122/2010, nella fattispecie l'art. 49, ha modificato l'art. 19
della Legge n. 241/1990 sostituendo alla ‘Denuncia di Inizio Attività’ la ‘Segnalazione
Certificata di Inizio Attività’,
Chi
La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.
Quando richiederlo
Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) gli interventi non riconducibili all’Attività Edilizia Libera ed al Permesso di Costruire, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante S.C.I.A. le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
In alternativa al Permesso di Costruire, possono essere realizzati mediante S.C.I.A.:
a) gli interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.;
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Documenti da presentare
I moduli per redigere la S.C.I.A. con relativa relazione tecnica potranno essere reperiti presso l'Ufficio Tecnico oppure scaricati al termine di questa Sezione.
Occorre presentare presso l'Ufficio Tecnico la seguente documentazione:
1) S.C.I.A. secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tecnico(SE-SCIA Dom);
2) Relazione Tecnica Asseverata del progettista dei lavori, secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tecnico(SE-SCIA Rel); la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione funzionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. La S.C.I.A. deve altresì essere corredata da tutta la documentazione necessaria ad individuare correttamente l’intervento previsto, secondo l’elenco allegato in calce alla modulistica. Gli uffici del comune e dell'A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale).
Tempi e Validità
L'attività oggetto della ‘Segnalazione’ può essere iniziata dalla data della presentazione
della segnalazione all'Amministrazione competente.
L'Amministrazione competente tuttavia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvoche, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ad i suoi effetti
entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
E' fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
La S.C.I.A. ha validità per 3 anni. L'interessato ha l'obbligo di comunicare al Comune, con particolare riferimento alla S.C.I.A., la data di ultimazione dei lavori, allegando alla stessa il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell'opera al progetto. Nel caso in cui si verificano difformità tra le opere realizzate e le dichiarazioni contenute nella S.C.I.A., l'amministrazione comunale commina sanzioni amministrative specifiche. Nel caso di falsità della dichiarazione, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'autorità giudiziaria ed all'ordine professionale del tecnico che ha sottoscritto l'asseverazione;
Costi
1) Bollettino 50 euro da versare su C/C postale n. 17264284 intestato a comune di Vogogna-Servizio Tesoreria oppure mediante bonifico su C/C bancario 89020 intestato a Comune di Vogogna – Servizio Tesoreria con il seguente codice IBAN IT04 N 05608 45760 000000089020 – Banca Popolare di Novara - Gruppo Banco Popolare – Agenzia di Vogogna;
2) In caso di S.C.I.A. onerosa, i versamenti degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione sono da effettuare su C/C postale n. 17264284 intestato a comune di Vogogna-Servizio Tesoreria oppure mediante bonifico su C/C bancario 89020 intestato a Comune di Vogogna – Servizio Tesoreria con il seguente codice IBAN IT04 N 05608 45760 000000089020 – Banca Popolare di Novara - Gruppo Banco Popolare – Agenzia di Vogogna;
Per una corretta corrispondenza con la pratica edilizia è indispensabile che i versamenti vengano effettuati a nome del soggetto titolare come da questo Servizio enunciato nel Vs. indirizzo nel riquadro e con l’indicazione della causale.
Nel caso di VERSAMENTI RATEALI a garanzia della regolare corresponsione il concessionario DOVRA' COSTITUIRE APPOSITA CAUZIONE mediante fidejussione bancaria od assicurativa. La ricevuta del versamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione e l’eventuale fidejussione (in originale) dovranno essere presentate allo scrivente Ufficio all’atto del ritiro del provvedimento. La fidejussione potrà essere restituita dietro richiesta all’effettivo termine dei lavori.
Normativa di riferimento
Legge n. 122/2010;
Legge n. 241/1990;
D.P.R. n.380/2001;
Regolamento Edilizio Comunale;
Descrizione
Il D.P.R. n.380/2001 (art. 22 e art. 23) disciplina le procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, regolando l'istituto della dichiarazione d'inizio attività (ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.), che consente, nei fatti, all'impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l'emissione formale di un atto.
Dal 30/07/2010 la Legge n. 122/2010, nella fattispecie l'art. 49, ha modificato l'art. 19
della Legge n. 241/1990 sostituendo alla ‘Denuncia di Inizio Attività’ la ‘Segnalazione
Certificata di Inizio Attività’,
Chi
La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.
Quando richiederlo
Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) gli interventi non riconducibili all’Attività Edilizia Libera ed al Permesso di Costruire, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante S.C.I.A. le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
In alternativa al Permesso di Costruire, possono essere realizzati mediante S.C.I.A.:
a) gli interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.;
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Documenti da presentare
I moduli per redigere la S.C.I.A. con relativa relazione tecnica potranno essere reperiti presso l'Ufficio Tecnico oppure scaricati al termine di questa Sezione.
Occorre presentare presso l'Ufficio Tecnico la seguente documentazione:
1) S.C.I.A. secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tecnico(SE-SCIA Dom);
2) Relazione Tecnica Asseverata del progettista dei lavori, secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tecnico(SE-SCIA Rel); la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione funzionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. La S.C.I.A. deve altresì essere corredata da tutta la documentazione necessaria ad individuare correttamente l’intervento previsto, secondo l’elenco allegato in calce alla modulistica. Gli uffici del comune e dell'A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale).
Tempi e Validità
L'attività oggetto della ‘Segnalazione’ può essere iniziata dalla data della presentazione
della segnalazione all'Amministrazione competente.
L'Amministrazione competente tuttavia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvoche, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ad i suoi effetti
entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
E' fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
La S.C.I.A. ha validità per 3 anni. L'interessato ha l'obbligo di comunicare al Comune, con particolare riferimento alla S.C.I.A., la data di ultimazione dei lavori, allegando alla stessa il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell'opera al progetto. Nel caso in cui si verificano difformità tra le opere realizzate e le dichiarazioni contenute nella S.C.I.A., l'amministrazione comunale commina sanzioni amministrative specifiche. Nel caso di falsità della dichiarazione, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'autorità giudiziaria ed all'ordine professionale del tecnico che ha sottoscritto l'asseverazione;
Costi
1) Bollettino 50 euro da versare su C/C postale n. 17264284 intestato a comune di Vogogna-Servizio Tesoreria oppure mediante bonifico su C/C bancario 89020 intestato a Comune di Vogogna – Servizio Tesoreria con il seguente codice IBAN IT04 N 05608 45760 000000089020 – Banca Popolare di Novara - Gruppo Banco Popolare – Agenzia di Vogogna;
2) In caso di S.C.I.A. onerosa, i versamenti degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione sono da effettuare su C/C postale n. 17264284 intestato a comune di Vogogna-Servizio Tesoreria oppure mediante bonifico su C/C bancario 89020 intestato a Comune di Vogogna – Servizio Tesoreria con il seguente codice IBAN IT04 N 05608 45760 000000089020 – Banca Popolare di Novara - Gruppo Banco Popolare – Agenzia di Vogogna;
Per una corretta corrispondenza con la pratica edilizia è indispensabile che i versamenti vengano effettuati a nome del soggetto titolare come da questo Servizio enunciato nel Vs. indirizzo nel riquadro e con l’indicazione della causale.
Nel caso di VERSAMENTI RATEALI a garanzia della regolare corresponsione il concessionario DOVRA' COSTITUIRE APPOSITA CAUZIONE mediante fidejussione bancaria od assicurativa. La ricevuta del versamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione e l’eventuale fidejussione (in originale) dovranno essere presentate allo scrivente Ufficio all’atto del ritiro del provvedimento. La fidejussione potrà essere restituita dietro richiesta all’effettivo termine dei lavori.
Normativa di riferimento
Legge n. 122/2010;
Legge n. 241/1990;
D.P.R. n.380/2001;
Regolamento Edilizio Comunale;
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Ultimo aggiornamento pagina: 17/08/2023 09:40:49
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