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AVVISO PER CITTADINI BRITANNICI CHE RISULTANO RESIDENTI IN ITALIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, dell'Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea, i cittadini britannici iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, a partire dal 1 gennaio 2021, devono presentarsi...
Data:

4 febbraio 2021

Tempo di lettura:

1 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, dell'Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea, i cittadini britannici iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, a partire dal 1 gennaio 2021, devono presentarsi personalmente presso la Questura della provincia di residenza - Ufficio Immigrazione - per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico. Strumento ordinario per ottenere il rilascio del predetto documento, tra gli altri documenti che i cittadini del Regno Unito devono presentare alla Questura, è l'attestazione della propria iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza che dimostri l'iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 oppure l'autocertificazione della propria iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 e la dichiarazione di non essere stato cancellato (artt. 46-47 D.p.r. 445/2000).. Coloro che non risultino ancora scritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrino, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio azionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d'iscrizione a corso di studi) potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura della provincia di residenza. Per approfondimenti si rimanda al “vademecum” pubblicato online sul sito del Ministero dell'Interno. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Immigrazioni della Questura.

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A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 05/02/2021 16:37:23

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